Art. 1 (Protocollo)
[1]Traduzione non ufficiale
[2]PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITA' DELL'AUTORITA' INTERNAZIONALE DEI FONDI MARINI
[3]Gli Stati Parti al presente Protocollo Considerando che la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare istituisce l'Autorita' internazionale dei fondi marini Ricordando che l'articolo 176 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare stabilisce che l'Autorita' ha personalita' giuridica internazionale e che ha la capacita' giuridica richiesta per esercitare le sue funzioni e conseguire i suoi scopi. Rilevando che l'articolo 177 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare dispone che l'Autorita' gode, sul territorio di ciascuno Stato Parte della Convenzione, dei privilegi e delle immunita' previste nella sotto-sezione G della sezione 4 della parte XI della Convezione e che i privilegi e le immunita' relative all'Ente sono previsti all'articolo 13 dell'Annesso IV, Considerando che sono necessari privilegi ed immunita' addizionali affinche' l'Autorita' internazionale dei fondi marini possa esercitare le sue funzioni,
[4]Hanno convenuto quanto segue
[5]Articolo primo USO DEI TERMINI Ai fini del presente Accordo:
- a)Per "Autorita'" s'intende l'Autorita' internazionale dei fondi marini;
- b)Per "Convenzione" s'intende la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982;
- c)Per "Accordo" s'intende l'Accordo relativo all'applicazione della parte XI della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982. In conformita' all'Accordo, le disposizioni di quest'ultimo e quelle della parte IX della Convezione devono essere interpretate ed applicate insieme, come solo ed unico strumento; allo stesso modo andranno interpretati ed applicati il presente Protocollo ed i riferimenti alla Convenzione contenuti in detto Protocollo;
- d)Per "Ente" s'intende l'organo dell'Autorita' in tal modo designato nella Convenzione;
- e)Per "membro dell'Autorita'" s'intende: Ogni Stato Parte alla Convenzione; e Ogni Stato o ente membro dell'Autorita' a titolo provvisorio in attuazione del paragrafo 12 capoverso a) della sezione I dell'annesso dell'Accordo;
- f)Per "rappresentanti" s'intendono i rappresentanti, i rappresentanti sostituiti, i consiglieri, gli esperti tecnici ed i segretari delle delegazioni;
- g)Per "Segretario generale" s'intende il Segretario generale dell'Autorita' internazionale dei fondi marini.
Testo vigente dal 28 marzo 2006
