Art. 2 (Protocollo)
GENERALI Fatto salvo lo statuto giuridico ed i privilegi e le immunita' concesse all'Autorita' e all'Ente, rispettivamente previsti nella sotto-sezione g della sezione 4 della parte XI ed all'articolo 13 dell'annesso IV della Convenzione, ogni Stato Parte del presente Protocollo concede all'Autorita' ed ai suoi organi, ai rappresentanti dei membri dell'Autorita', ai funzionari dell'Autorita' ed agli esperti in missione per conto dell'Autorita', i privilegi e le immunita' specificate nel presente Protocollo.
Testo vigente dal 28 marzo 2006
