Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'Autorita' internazionale dei fondi marini, fatto a Kingston il 27 marzo 1998
Art. 16 (Protocollo)
Il presente Protocollo e' sottoposto a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, di approvazione o di accettazione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Testo vigente dal 28 marzo 2006
