Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'Autorita' internazionale dei fondi marini, fatto a Kingston il 27 marzo 1998
Art. 17 (Protocollo)
Il presente Protocollo rimarra', aperto all'adesione di tutti i membri dell'Autorita'. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Testo vigente dal 28 marzo 2006
