Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'Autorita' internazionale dei fondi marini, fatto a Kingston il 27 marzo 1998
Art. 3 (Protocollo)
' GIURIDICA DELL'AUTORITA' L'Autorita' ha personalita' giuridica internazionale. Essa ha la capacita':
- a)di contrattare;
- b)di acquisire e di alienare beni mobili ed immobili;
- c)di avere legittimazione processuale.
Testo vigente dal 28 marzo 2006
