[1]Art. IV

[2]Le Alte Parti Contraenti istituiranno reciprocamente borse di studio e sovvenzioni per studenti allo scopo di consentire ai cittadini di ciascuna parte di intraprendere o continuare studi, tirocini tecnici o ricerche nel territorio dell'altra.

Testo vigente dal 25 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-25;124~artiv · fonte del testo