[1]Art. V

[2]Le Alte Parti Contraenti favoriranno la piu' stretta collaborazione tra le Societa' scientifiche e le organizzazioni educative e professionali dei rispettivi Paesi al fine di assicurare una reciproca assistenza nel campo delle attivita' intellettuali, artistiche, scientifiche, tecniche, sociali ed educative.

  • 2)Ciascuna delle Parti si impegna ad assicurare agli studiosi e studenti dell'altra l'accesso ai monumenti, collezioni, archivi, biblioteche, ed altre Istituzioni scientifiche sottoposte al controllo dello Stato, alle medesime condizioni che ai propri studiosi e studenti. Ciascuna delle Parti si impegna altresi' - entro i limiti che potranno essere riconosciuti opportuni fra le parti interessate e senza pregiudizio delle leggi e dei regolamenti in vigore - a consentire ai predetti studiosi e studenti di condurre scavi archeologici.

Testo vigente dal 25 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-25;124~artv · fonte del testo