Ciascuna delle Alte Parti Contraenti si impegna a favorire i contatti diretti tra le Universita' e gli altri organismi di cultura umanistica, artistica, scientifica e tecnica dei due Paesi mediante:

  • a)lo scambio di missioni archeologiche, scientifiche e tecniche;
  • b)lo scambio di professori, bibliotecari, conservatori di musei, conferenzieri, studiosi e studenti;
  • c)lo scambio di borsisti;
  • d)lo scambio delle pubblicazioni ufficiali di Universita', Accademie, Biblioteche, Societa' scientifiche ed Istituzioni culturali in genere. In particolare sara' favorita la costituzione e lo sviluppo di Istituzioni e Fondazioni che abbiano per fine le ricerche archeologiche, scientifiche e tecniche nonche' la creazione e l'amministrazione di borse di studio e di specializzazione destinate a cittadini italiani e peruviani, particolarmente nel settore delle lettere, delle arti, delle scienze e della tecnica.

Testo vigente dal 8 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;35~art7 · fonte su Normattiva