controversia che possa eventualmente sorgere tra le Parti alla controversia per quanto riguarda l'interpretazione o le modalita' di attuazione della decisione finale potra' essere sottoposta dall'una o dall'altra Parte, o da entrambe, per decisione al Tribunale arbitrale che ha pronunciato detta decisione.

Testo vigente dal 23 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;124~annesso-ii-parte-i-art17 · fonte su Normattiva