Art. 17 (Annesso II parte I)
controversia che possa eventualmente sorgere tra le Parti alla controversia per quanto riguarda l'interpretazione o le modalita' di attuazione della decisione finale potra' essere sottoposta dall'una o dall'altra Parte, o da entrambe, per decisione al Tribunale arbitrale che ha pronunciato detta decisione.
Testo vigente dal 23 febbraio 1994
