Eventuali disaccordi che dovessero insorgere tra i soggetti vincolati dalla decisione finale ai sensi del precedente articolo 16, per quanto riguarda l'interpretazione o l'attuazione della decisione finale, possono essere sottoposti da una parte al tribunale arbitrale che ha pronunciato la sentenza.

Testo vigente dal 27 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-08;134~allegato-e-parte-i-art17 · fonte su Normattiva