Art. 1 (Annesso II parte II)
PARTE 2 Conciliazione Articolo 1 Una Commissione di conciliazione sara' istituita dietro richiesta di una delle Parti alla controversia. La Commissione, a meno che le Parti non decidano diversamente, sara' costituita da cinque membri, due nominati da ciascuna parte interessata ed un Presidente selezionato di comune accordo da tali membri.
Testo vigente dal 23 febbraio 1994
