Commissione di conciliazione adottera' le sue decisioni con un voto di maggioranza dei suoi membri. Essa determinera' la sua procedura, a meno che le Parti alla controversia non decidano diversamente di comune accordo. Essa formulera' una proposta per la risoluzione della controversia, che le Parti esamineranno in buona fede.

Testo vigente dal 23 febbraio 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-02-14;124~annesso-ii-parte-ii-art5 · fonte su Normattiva