Art. 5 (Annesso II parte II)
Commissione di conciliazione adottera' le sue decisioni con un voto di maggioranza dei suoi membri. Essa determinera' la sua procedura, a meno che le Parti alla controversia non decidano diversamente di comune accordo. Essa formulera' una proposta per la risoluzione della controversia, che le Parti esamineranno in buona fede.
Testo vigente dal 23 febbraio 1994
