Adesione 1. La presente Convenzione ed ogni protocollo saranno aperti all'adesione da parte degli Stati e di ogni organizzazione d'integrazione economica regionale a decorrere dalla data alla quale la Convenzione o il protocollo interessato sono chiusi per la firma. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il depositario. 2. Nei loro strumenti di adesione, le organizzazioni di cui al paragrafo 1 di cui sopra dichiarano la portata della loro competenza per quanto riguarda le questioni regolamentate dalla Convenzione o dal protocollo pertinente. Queste organizzazioni informano altresi' il depositario di ogni rilevante modifica della portata della loro competenza. 3. Le disposizioni dell'Articolo 34, paragrafo 2, si applicano alle organizzazioni di integrazione economica regionale che aderiscono alla presente Convenzione o ad ogni Protocollo.

Testo vigente dal 23 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;124~art35 · fonte su Normattiva