Entrata in vigore 1. La presente Convenzione entrera' in vigore il novantesimo giorno dopo la data di deposito del trentesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 2. Ogni protocollo entrera' in giorno il novantesimo giorno dopo la data di deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione in numero specificato in detto protocollo. 3. Per ciascuna Parte contraente che ratifica, accetta o approva questa Convenzione o vi aderisce dopo il deposito del trentesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, essa entrera' in vigore il novantesimo giorno dopo la data di deposito da parte di tale Parte contraente del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 4. Ogni protocollo, salvo se diversamente previsto nello stesso, entrera' in vigore per una Parte contraente che ratifica, accetta o approva quel Protocollo o vi aderisce dopo la sua entrata in vigore in conformita' con il paragrafo 2 precedente, il novantesimo giorno dopo la data alla quale quella Parte contraente ha depositato il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, oppure alla data alla quale questa Convenzione entra in vigore per quella parte contraente, a seconda di quale sia la piu' recente. 5. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 di cui sopra, ogni strumento depositato da una organizzazione di integrazione economica regionale non sara' considerato come addizionale a quelli depositati dagli Stati membri di questa organizzazione.

Testo vigente dal 23 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;124~art36 · fonte su Normattiva