Art. 18 (Protocollo)
IN VIGORE 1. Il presente Protocollo entrera' in vigore 30 giorni dopo la data di deposito del decimo strumenti di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione. 2. Per ciascun membro dell'Autorita' che lo ratifichera', lo approvera', lo accettera' o vi aderira' dopo il deposito del decimo strumento di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione, il presente Protocollo entrera' in vigore in trentesimo giorno successivo alla data di deposito dello strumenti di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione.
Testo vigente dal 28 marzo 2006
