' 1. Chiunque compare nello Stato richiedente a seguito di una richiesta, non puo' essere sottoposto, fermo quanto disposto all'Articolo 11, ad alcuna restrizione della liberta' personale in esecuzione di una condanna, ne' ad alcuna altra restrizione della liberta' personale per atti o omissioni precedenti alla partenza della suddetta persona dallo Stato richiesto. 2. L'immunita' prevista al punto 1 cessa se la persona che e' comparsa, avendo avuto la possibilita' di farlo, non lascia il territorio dello Stato richiedente entro quindici giorni dopo essere stata ufficialmente informata che la sua ulteriore presenza, non e' piu' necessaria, o se, dopo aver lasciato quel territorio, vi ha fatto volontariamente ritorno.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;124~trattato-art12 · fonte su Normattiva