DI DETENUTI PER TESTIMONIARE O ASSISTERE ALLE INDAGINI 1. La persona detenuta nello Stato richiesto, la cui presenza nell'altro Stato e' richiesta per fini testimoniali o di indagine, ma non per il fine di essere sottoposta a giudizio, viene trasferita nello Stato richiedente a condizione che la persona stessa vi acconsenta e che il termine della detenzione non venga prolungato per effetto del trasferimento. Il trasferimento puo' essere rifiutato o rinviato se vi sono motivi di primaria importanza per rifiutarlo o rinviarlo. 2. La persona trasferita rimane in stato di detenzione nello Stato richiedente, salvo che lo Stato richiesto reputi altrimenti. 3. Lo Stato richiedente riconsegna la persona trasferita allo Stato richiesto appena la presenza di tale persona non e' piu' necessaria e in ogni caso entro i termini fissati dallo Stato richiesto.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-04-12;124~trattato-art11 · fonte su Normattiva