Art. 11 (Trattato)
DI DETENUTI PER TESTIMONIARE O ASSISTERE ALLE INDAGINI 1. La persona detenuta nello Stato richiesto, la cui presenza nell'altro Stato e' richiesta per fini testimoniali o di indagine, ma non per il fine di essere sottoposta a giudizio, viene trasferita nello Stato richiedente a condizione che la persona stessa vi acconsenta e che il termine della detenzione non venga prolungato per effetto del trasferimento. Il trasferimento puo' essere rifiutato o rinviato se vi sono motivi di primaria importanza per rifiutarlo o rinviarlo. 2. La persona trasferita rimane in stato di detenzione nello Stato richiedente, salvo che lo Stato richiesto reputi altrimenti. 3. Lo Stato richiedente riconsegna la persona trasferita allo Stato richiesto appena la presenza di tale persona non e' piu' necessaria e in ogni caso entro i termini fissati dallo Stato richiesto.
Testo vigente dal 28 aprile 1995
