[1]ARTICOLO XIV

[2]IMMUNITA'

[3]1. Nei casi in cui la domanda ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito, di un indagato o di un imputato a comparire nella Parte richiedente, la persona citata, qualunque sia la sua cittadinanza, qualora compaia, non puo' essere sottoposta a restrizione della liberta' personale in esecuzione di pene o di misure di sicurezza ne' assoggettata ad altre misure restrittive della liberta' personale per fatti anteriori alla notificazione della citazione.

[4]2. L'immunita' prevista dal paragrafo 1 cessa se la persona comparsa, avendone avuto la possibilita', non ha lasciato il territorio della Parte richiedente trascorsi quindici giorni dal momento da cui la sua presenza non e' piu' richiesta dalle Autorita' giudiziarie ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

Testo vigente dal 24 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;93~allegato-artxiv · fonte su Normattiva