[1]ARTICOLO III Giurisdizione

[2]Quando un reato e' stato commesso al di fuori del territorio della Parte Richiedente, la Parte Richiesta ha il potere di concedere l'estradizione se le sue leggi prevedono la punibilita' di tale reato o se la persona richiesta e' un cittadino della Parte Richiedente.

Testo vigente dal 27 marzo 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-03-16;25~artiii · fonte su Normattiva