Art. 17 (Trattato)
DI ASSISTENZA 1. In ogni caso le richieste di assistenza comprendono: (a) il nome dell'autorita' competente che conduce le indagini o il procedimento cui si riferisce la richiesta; (b) il motivo per il quale la richiesta viene formulata e la natura dell'assistenza richiesta; (c) quando sia possibile, l'identita' e l'ubicazione della persona o delle persone oggetto dell'indagine o del procedimento; e (d) salvo che nei casi di richiesta di notifica di atti, la descrizione sommaria delle azioni o delle omissioni che si assume costituiscono il reato, ed una dichiarazione che indichi le leggi applicabili e la sussistenza della giurisdizione. 2. Inoltre, le richieste di assistenza comprendono: (a) nel caso di richieste di notifica di atti, il nome e l'indirizzo della persona alla quale la notifica e' indirizzata; (b) nel caso di richieste di misure coercitive, una dichiarazione nella quale sono indicate le ragioni per cui si ritiene che possono essere raccolte prove nel territorio dello Stato richiesto, salvo che cio' non emerga dalla richiesta stessa; (c) nel caso di perquisizione e di sequestri, una dichiarazione da parte dell'autorita' competente secondo cui la perquisizione o il sequestro potrebbe essere ottenuto per mezzo di misure coercitive se i beni si trovassero nello Stato richiedente; (d) nel caso di richieste per l'assunzione di testimonianza di una persona, l'argomento sul quale la persona deve essere esaminata, compresa, quando possibile, una lista di domande e dettagliate informazioni su eventuali diritti della persona stessa a rifiutarsi di fornire la testimonianza; (e) nel caso in cui si debba porre un detenuto a disposizione dello Stato richiedente, la persona o la categoria di persone incaricate della custodia dello stesso durante il trasferimento, il luogo in cui il detenuto deve essere trasferimento e la data della riconsegna dello stesso; (f) nel caso in cui venga fornito materiale probatorio, la persona o la categoria di persone incaricate della custodia dello stesso, il luogo in cui tale materiale deve essere portato e la data entro la quale verra' restituito; (g) dettagliate informazioni su qualsiasi procedura particolare che lo Stato richiedente desidera sia seguita, e le ragioni relative; e (h) l'eventuale richiesta di riservatezza. 3. Ulteriori informazioni sono fornite, ogni qualvolta cio' sembri necessario, allo Stato richiesto per l'esecuzione di una qualsiasi richiesta specifica.
Testo vigente dal 28 aprile 1995
