Art. 4 (Trattato)
' DI ESECUZIONE 1. Le richieste di assistenza sono eseguite senza indugio in conformita' con la legge dello Stato richiesto e, nella misura in cui cio' non e' vietato da quella legge, nel modo richiesto dallo Stato richiedente. 2. Lo Stato richiesto, su domanda, informa lo Stato richiedente della data e del luogo di esecuzione della richiesta di assistenza. 3. Se l'esecuzione della richiesta dovesse interferire con procedimenti penali nello Stato richiesto, lo Stato richiesto puo' rinviare l'esecuzione oppure effettuarla alle condizioni specificate dallo Stato richiesto. Lo Stato richiesto informa senza indugio lo Stato richiedente del rinvio o delle condizioni poste e ne fornisce le ragioni.
Testo vigente dal 28 aprile 1995
