[1]Art. IX ((Presenza di persone straniere nello Stato richiesto (Ad art. 4 della Convenzione)

[2]1. Lo Stato richiesto autorizza, su domanda dello Stato richiedente, i rappresentanti delle autorita' di quest'ultimo, le persone che partecipano al procedimento e i loro difensori, ad assistere all'esecuzione sul proprio territorio, se cio' non e' incompatibile con i principi del diritto dello Stato richiesto. 2. Le persone in questione possono, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 1, essere autorizzate, in particolare, a formulare domande, a consultare atti e possono altresi' suggerire alle autorita' dello Stato richiesto di formulare domande o di adottare misure complementari. 3. Le persone in questione non possono utilizzare nello Stato richiedente, per indagini o come mezzi di prova, le informazioni inerenti a una sfera protetta da segreto portate a loro conoscenza, prima che l'autorita' competente abbia deciso definitivamente sulla concessione e l'estensione dell'assistenza.))

Testo vigente dal 11 ottobre 2001

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2001-10-05;367~accordo-tra-l-italia-e-la-svizzera-artix · fonte su Normattiva