[1]Art. IX ((Presenza di persone straniere nello Stato richiesto (Ad art. 4 della Convenzione)
[2]1. Lo Stato richiesto autorizza, su domanda dello Stato richiedente, i rappresentanti delle autorita' di quest'ultimo, le persone che partecipano al procedimento e i loro difensori, ad assistere all'esecuzione sul proprio territorio, se cio' non e' incompatibile con i principi del diritto dello Stato richiesto. 2. Le persone in questione possono, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 1, essere autorizzate, in particolare, a formulare domande, a consultare atti e possono altresi' suggerire alle autorita' dello Stato richiesto di formulare domande o di adottare misure complementari. 3. Le persone in questione non possono utilizzare nello Stato richiedente, per indagini o come mezzi di prova, le informazioni inerenti a una sfera protetta da segreto portate a loro conoscenza, prima che l'autorita' competente abbia deciso definitivamente sulla concessione e l'estensione dell'assistenza.))
Testo vigente dal 11 ottobre 2001
