1. Il Consiglio puo', con votazione speciale, raccomandare ai membri un emendamento al presente Accordo. 2. Il Consiglio fissa la data in cui i membri devono aver notificato al depositario che accettano l'emendamento. 3. Un emendamento entra in vigore 90 giorni dopo che il depositario ha ricevuto le notifiche di accettazione dei membri che rappresentano almeno i due terzi dei membri produttori e raggiungono almeno l'85 per cento dei voti dei membri produttori, e dei membri che rappresentano almeno i due terzi dei membri consumatori e raggiungono almeno l'85 per cento dei voti dei membri consumatori. 4. Dopo che il depositario ha informato il Consiglio che sono state soddisfatte le condizioni richieste per l'entrata in vigore dell'emendamento, e nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo relative alla data fissata dal Consiglio, ogni membro puo' ancora notificare al depositario che accetta l'emendamento, a condizione che detta notifica avvenga prima dell'entrata in vigore dell'emendamento. 5. Ogni membro che non ha notificato la sua accettazione di un emendamento alla data in cui detto emendamento entra in vigore, cessa di essere parte del presente Accordo a partire da detta data, a meno che non abbia dimostrato al Consiglio che non ha potuto accettare l'emendamento in tempo utile a causa di difficolta' incontrate per portare a termine la sua procedura costituzionale od istituzionale ed il Consiglio abbia deciso di prolungare, per detto membro, il termine di accettazione. Tale membro non e' vincolato dall'emendamento fintantoche' non avra' notificato la sua accettazione. 6. Se le condizioni richieste per l'entrata in vigore dell'emendamento non sono soddisfatte alla data fissata dal Consiglio, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, l'emendamento viene considerato ritirato.

Testo vigente dal 13 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-04-01;125~art38 · fonte su Normattiva