1. Ogni membro puo' recedere dal presente Accordo in qualunque momento dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo, notificando per iscritto il suo recesso al depositario, ed informando contemporaneamente il Consiglio della decisione che ha preso. 2. Il recesso ha effetto 90 giorni dopo che il depositario ne ha ricevuto la notifica.

Testo vigente dal 13 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-04-01;125~art39 · fonte su Normattiva