[1](Liquidazione dei conti dei membri che si ritirano o vengono esclusi o dei membri che non sono in grado di accettare un emendamento)

[2]1. Il Consiglio procede alla liquidazione dei conti di un membro che cessa di essere parte al presente Accordo per:

  • a)la non accettazione di un emendamento al presente Accordo in applicazione dell'articolo 38;
  • b)il recesso del presente Accordo in applicazione dell'articolo 39; o
  • c)l'esclusione dal presente Accordo in applicazione dell'articolo 40. 2. Il Consiglio conserva ogni contributo versato sul conto amministrativo da un membro che cessa di essere parte al presente Accordo. 3. Un membro che ha cessato di essere parte al presente Accordo non ha diritto ad alcun utile della liquidazione dell'Organizzazione ne' degli altri beni dell'Organizzazione. Non gli puo' essere, nemmeno imputata alcuna quota dell'eventuale deficit dell'Organizzazione quando il presente Accordo cessa di essere in vigore.

Testo vigente dal 13 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-04-01;125~art41 · fonte su Normattiva