1. Il Consiglio, con voto speciale, puo' raccomandare ai membri emendamenti al presente accordo. 2. Il Consiglio stabilisce una data entro la quale i membri notificano al depositario la rispettiva accettazione dell'emendamento. 3. Un emendamento entra in vigore novanta giorni dopo che il depositario ha ricevuto la notifica di accettazione da parte di almeno due terzi dei membri esportatori che dispongono come minimo dell'85 per cento dei voti del gruppo corrispondente, e da parte di almeno due terzi dei membri importatori che dispongono come minimo dell'85 per cento dei voti del gruppo corrispondente. 4. Dopo che il depositario ha informato il Consiglio che sono state soddisfatte le condizioni relative all'entrata in vigore dell'emendamento, e in deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente, articolo relative alla data stabilita dal consiglio, un membro puo' ancora notificare al depositario la propria accettazione dell'emendamento, a condizione che detta notifica avvenga prima dell'entrata in vigore dell'emendamento stesso. 5. Un membro che non abbia notificato l'accettazione di un emendamento alla data dell'entrata in vigore dell'emendamento stesso, cessa di essere parte contraente a decorrere da tale data, a meno che esso non abbia dimostrato al Consiglio l'impossibilita' di comunicare la propria accettazione in tempo a causa di difficolta' emerse nell'espletamento delle procedure costituzionali o istituzionali, e sempre che il Consiglio decida di prorogare per detto membro il termine per l'accettazione dell'emendamento. L'emendamento non sara' vincolante per il suddetto membro prima della notifica della relativa accettazione. 6. Se alla data stabilita dal Consiglio in conformita' del paragrafo 2 del presente articolo non sono soddisfatte le condizioni relative all'entrata in vigore dell'emendamento, quest'ultimo deve considerarsi ritirato.

Testo vigente dal 15 aprile 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;159~art63 · fonte su Normattiva