Art. 7 — Poteri e funzioni del Consiglio
1. Il Consiglio esercita tutti i poteri e attua o controlla l'adempimento di tutte le funzioni necessarie all'applicazione delle disposizioni del presente Accordo. 2. Il Consiglio adotta, con votazione speciale, i regolamenti necessari all'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, in particolare il suo regolamento interno, il regolamento finanziario dell'Organizzazione e lo statuto del personale. Il regolamento finanziario regola in particolare le entrate e le uscite del conto amministrativo e del conto speciale. Il Consiglio puo' prevedere, nel suo regolamento interno, una procedura che gli consenta di prendere delle decisioni su questioni specifiche senza doversi riunire. 3. Il Consiglio tiene gli archivi di cui ha bisogno per adempiere alle funzioni conferitegli dal presente Accordo.
Testo vigente dal 13 aprile 1985
