Art. 7 — Poteri e funzioni del Consiglio
1. Il Consiglio esercita tutti i poteri ed esegue o provvede alla esecuzione di tutte le funzioni necessarie per mettere in atto le disposizioni del presente accordo. 2. Con voto speciale il Consiglio approva le norme ed i regolamenti necessari per l'esecuzione del presente accordo, conformi alle sue disposizioni, ed in particolare il proprio regolamento interno e quello relativo ai comitati istituiti in virtu' dell'articolo 19, la disciplina in materia di gestione e di funzionamento della scorta stabilizzatrice, nonche' il regolamento finanziario e del personale dell'Organizzazione. Nel proprio regolamento interno il Consiglio puo' stabilire una procedura che lo autorizzi a deliberare su problemi specifici, senza convocare una riunione. 3. Il Consiglio provvede a tenere la documentazione necessaria per l'adempimento delle funzioni ad esso conferite dal presente accordo. 4. Il Consiglio pubblica una relazione annuale sull'attivita' dell'Organizzazione e comunica le altre informazioni che ritiene appropriate.
Testo vigente dal 15 aprile 1982
