[1]Poteri e funzioni del Consiglio.

[2]1. Il Consiglio esercita tutti i poteri ed adempie o vigila affinche' vengano adempiute tutte le funzioni necessarie per l'esecuzione delle esplicite disposizioni del presente accordo. 2. Il Consiglio emana, con votazione speciale, i regolamenti necessari per l'applicazione del presente Accordo e compatibili con quest'ultimo, con particolare riguardo al regolamento interno del Consiglio e dei suoi comitati, al regolamento finanziario ed al regolamento del personale dell'Organizzazione, nonche' alle norme relative alla gestione ed al funzionamento della scorta stabilizzatrice. Nel suo regolamento interno, il Consiglio puo' definire una procedura che gli consenta di attuare, senza riunirsi, provvedimenti su determinate questioni. 3. Il Consiglio tiene aggiornata la documentazione necessaria per svolgere le funzioni conferitegli dal presente Accordo e qualsiasi altra documentazione esso ritenga appropriata. 4. Il Consiglio pubblica una relazione annuale. Questa relazione comprende l'esame annuale stabilito all'articolo 59. Il Consiglio pubblica anche qualsiasi altra informazione ritenuta appropriata.

Testo vigente dal 16 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004~art7 · fonte su Normattiva