[1]- ENTRATA IN VIGORE

[2]1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito presso il depositario, del venticinquesimo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, a condizione che tale strumento sia stato depositato da quindici Stati possedenti ognuno una centrale elettro-nucleare in servizio. 2. Per ciascuno Stato o organizzazione regionale a carattere d'integrazione o di altra natura che ratifica la presente Convenzione, l'accetta, l'approva, la conferma o vi aderisce dopo la data di deposito dell'ultimo strumento necessario per l'adempimento delle condizioni enunciate al paragrafo 1, la presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito presso il depositario, da parte di tale Stato o organizzazione, dello strumento appropriato.

Testo vigente dal 7 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-16;282~art40 · fonte su Normattiva