Art. 18 (Protocollo)
[1]Ricerca e osservazione
[2]1. Le Parti contraenti promuovono ed armonizzano in stretta cooperazione la ricerca e l'osservazione sistematica in merito alle interazioni fra trasporti ed ambiente nel territorio alpino, nonche' a specifici sviluppi sul piano tecnologico atti ad incrementare l'economicita' dei sistemi di trasporto rispettosi dell'ambiente. 2. Nel corso della verifica dell'attuazione del presente Protocollo va tenuto debitamente conto dei risultati delle attivita' congiunte di ricerca e osservazione, in particolare in funzione dell'elaborazione di metodi e criteri che permettano di descrivere uno sviluppo sostenibile dei trasporti. 3. Le Parti contraenti provvedono affinche' i risultati delle ricerche condotte a livello nazionale e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e resi accessibili al pubblico nel quadro istituzionale vigente. 4. Le Parti contraenti sostengono i progetti pilota operativi tesi all'attuazione di programmi e tecnologie sostenibili per il settore dei trasporti. 5. Le Parti contraenti sostengono le analisi sull'applicabilita' dei metodi di valutazione ambientale strategica e intermodale.
Testo vigente dal 20 novembre 2012
