[1]Riservatezza e limiti di utilizzo

[2]1. La Parte richiesta si adopera al meglio per mantenere riservate la domanda di assistenza, il suo contenuto e la documentazione a sostegno, nonche' gli atti eseguiti in base alla domanda stessa. Se la domanda non puo' essere eseguita senza violarne la riservatezza, la Parte richiesta lo comunica alla Parte richiedente prima di eseguire la domanda, e la Parte richiedente comunica se desidera comunque che la domanda sia eseguita. 2. La Parte richiedente si adopera al meglio per mantenere riservate le informazioni e le prove fornite dalla Parte richiesta, salvo che le prove e le informazioni si rendano necessarie ai fini di procedimenti penali ai quali si riferisce la domanda e laddove vi sia diversa autorizzazione della Parte richiesta. 3. La Parte richiedente si adopera al meglio per assicurare che le informazioni o le prove siano protette da smarrimento, accesso non autorizzato, alterazione, divulgazione o uso improprio. 4. La Parte richiedente garantisce che non utilizzera' le informazioni o le prove ottenute, ovvero elementi derivanti dalle stesse, per finalita' diverse da quelle indicate nella domanda senza il previo consenso della Parte richiesta.

Testo vigente dal 30 ottobre 2018

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urn:nir:stato:legge:2018-10-11;125~art11 · fonte su Normattiva