[1]Disponibilita' di altre persone a rendere testimonianza o a fornire assistenza
[2]1. La Parte richiedente puo' richiedere assistenza alla Parte richiesta per convocare una persona, che non e' una persona di cui all'articolo 14 del presente Trattato, a rendere testimonianza o a fornire assistenza alla Parte richiedente. La Parte richiedente si impegna ad adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza di tale persona. 2. La Parte richiesta convoca la persona e comunica prontamente alla Parte richiedente la risposta di tale persona. Nel caso in cui la persona vi acconsente, la Parte richiesta adotta tutte le misure necessarie per agevolare la domanda. 3. Una persona che non acconsente a rendere testimonianza o a fornire assistenza ai sensi del presente articolo non puo' essere per tale ragione soggetta ad alcuna pena o misura coercitiva secondo la legge della Parte richiedente o della Parte richiesta.
Testo vigente dal 30 ottobre 2018
