[1]Spese

[2]1. Salvo quanto diversamente disposto nel presente Trattato, la Parte richiesta predispone tutto quanto necessario per la rappresentanza della Parte richiedente in tutti i procedimenti sorti da una domanda di assistenza e comunque rappresenta gli interessi della Parte richiedente. 2. La Parte richiesta sostiene le spese dell'esecuzione della domanda di assistenza con l'esclusione, a carico della Parte richiedente, di: a. le spese di viaggio e di soggiorno e ogni altra indennita' di una persona che fornisce assistenza in virtu' di una domanda ai sensi dell'articolo 14 o 15 del presente Trattato; b. spese e onorari di periti e per la traduzione di documenti. 3. Se diviene evidente che l'esecuzione della domanda comporta spese di natura straordinaria, le Parti si consultano per definire i termini e le condizioni in cui l'assistenza puo' essere prestata.

Testo vigente dal 30 ottobre 2018

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urn:nir:stato:legge:2018-10-11;125~art22 · fonte su Normattiva