[1]e spese

[2]1. Lo Stato richiesto sostiene i costi e le spese relativi all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria. Tuttavia sono a carico dello Stato richiedente:

  • a)spese di viaggio e di soggiorno nello Stato richiesto delle persone indicate all'articolo 6, paragrafo 3;
  • b)indennita' e spese di viaggio e soggiorno nello Stato richiedente delle persone indicate all'articolo 11;
  • c)spese derivate dall'esecuzione della domanda indicate all'articolo 12;
  • d)spese sostenute per gli scopi indicati all'articolo 14;
  • e)spese di videoconferenza, senza pregiudizio per le disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 9;
  • f)spese e onorari dei periti;
  • g)spese e onorari di traduzione e interpretariato nonche' i costi di trascrizione;
  • h)costi di conservazione e consegna dei beni sequestrati;
  • i)spese relative all'assunzione della prova da parte dello Stato richiesto in favore dello Stato richiedente via video, satellite o altri strumenti tecnologici. 2. Quando diviene evidente che l'esecuzione della domanda richiede spese di natura straordinaria, gli Stati si consultano tra loro per determinare a quali termini e condizioni l'assistenza domandata puo' essere prestata.

Testo vigente dal 17 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-18;146~art25 · fonte su Normattiva