[1]E TUTELA DEI DATI PERSONALI

[2]1. Le Parti convengono di mantenere riservate la documentazione e le informazioni utilizzate nella procedura di trasferimento, nonche' ogni altra informazione relativa al trasferimento acquisita dopo la consegna della persona trasferita. 2. Ciascuno Stato si impegna a rispettare e a mantenere la riservatezza o la segretezza della documentazione e/o delle informazioni ricevute o fornite all'altro Stato, quando vi e' un'esplicita richiesta in tal senso dello Stato interessato. 3. Lo Stato inviante puo' imporre allo Stato ricevente condizioni sull'utilizzo dei dati personali trasferiti ai sensi del presente Trattato. Lo Stato ricevente e' vincolato a tali condizioni.

Testo vigente dal 26 marzo 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-03-11;32~trattato-art21 · fonte su Normattiva