Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Gli articoli che questa norma nomina.
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2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 3 settembre 1926 al 9 maggio 2025. 89 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: In vista delle anormali condizioni dei traffici internazionali che ancora non consentono ai Governi delle Alte Parti contraenti di rinunciare alla facolta' di cui all'art. 10 del Trattato di commercio e navigazione, firmato a Roma il 23 marzo 1921, e' convenuto che le disposizioni contenute nell'annesso protocollo allegato C, saranno osservate, negli scambi fra i due Paesi, in sostituzione di quelle della Convenzione commerciale, stipulata fra le due Alte Parti contraenti nella stessa data suindicata, le quali cesseranno di avere effetto il giorno dell'entrata in vigore della presente Convenzione.aggiunto: Convenzione-art. 3 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-04-15;1251~convenzione-art3 · fonte del testo