Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1926 al 9 maggio 2025. 117 parole tolte, 12 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: L'imposta che colpisce il reddito proveniente dall'esercizio di un'industria o di un commercio di qualsiasi specie appartiene allo Stato sul territorio del quale l'impresa industriale o commerciale ha la sua sede legale ovvero il suo stabilimento, anche quando essa estende la sua attivita' sul territorio dell'altro Stato contraente.
tolto: Se l'impresa ha la sua sede o il suo stabilimento principale in uno degli Stati contraenti ed uno o piu' stabilimenti nell'altro, ciascuno degli Stati colpira' d'imposta la parte del reddito prodotta con l'attivita' degli stabilimenti rispettivi.
tolto: Agli effetti della ripartizione del reddito le autorita' finanziarie degli Stati interessati potranno domandare al contribuente di presentare bilanci generali, bilanci speciali e ogni altro documento previsto dalle leggi del rispettivo Stato.aggiunto: Convenzione-art. 4 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-01-31;685~art4 · fonte del testo