di atti documenti e oggetti. 1. Quando la domanda di assistenza ha ad oggetto la trasmissione di atti o documenti, la Parte richiesta ha la facolta' di trasmetterne copie autenticate, salvo che la Parte richiedente non domandi espressamente gli originali. Tale domanda sara' accolta dall'altra Parte nei limiti del possibile. 2. I documenti e gli atti originali come pure gli oggetti trasmessi alla Parte richiedente sono restituiti non appena possibile alla Parte richiesta se quest'ultima ne fa domanda. 3. Gli oggetti trasmessi ai sensi di questo Trattato sono esenti da dazi doganali e da imposte.
Testo vigente dal 28 aprile 1995
