[1]di atti e oggetti
[2]1. Quando la domanda di assistenza ha ad oggetto la trasmissione di atti o documenti, la Parte richiesta ha facolta' di trasmetterne copie autenticate, salvo che la Parte richiedente non domandi gli originali. 2. I documenti e gli atti originali e gli oggetti trasmessi alla Parte richiedente sono restituiti non appena possibile alla Parte richiesta se quest'ultima ne fa domanda.
Testo vigente dal 9 aprile 2008
