Le decisioni arbitrali pronunciate sul territorio di una delle Parti contraenti sono riconosciute ed eseguite sul territorio dell'altra Parte conformemente alla convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni arbitrali straniere adottata a New York il 10 giugno 1958.

Testo vigente dal 29 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-02-20;127~art20 · fonte su Normattiva