Per quanto concerne l'esecuzione delle decisioni in materia di spese di giudizio si applicano le disposizioni degli articoli 18 e 19 della convenzione dell'Aja del 1 marzo 1954. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della presente convenzione sono altresi' applicabili.

Testo vigente dal 29 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-02-20;127~art19 · fonte su Normattiva