[1]Articolo IX
[2]Annullamento della sentenza arbitrale
[3]1. L'annullamento in uno Stato contraente di una sentenza arbitrale, retta dalla presente Convenzione, non costituira' ragione per rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione in un altro Stato contraente, a meno che questo annullamento sia stato pronunciato nello Stato nel quale, o secondo la legge del quale, la sentenza e' stata resa e per una delle seguenti ragioni:
- a)le Parti alla convenzione d'arbitrato erano incapaci ai sensi della legge applicabile nei loro confronti, oppure detta convenzione non e' valida ai sensi della legge alla quale le Parti l'hanno sottoposta, oppure, in mancanza di indicazione al riguardo, ai sensi della legge del paese dove la sentenza e' stata resa; oppure
- b)la Parte che chiede l'annullamento non e' stata debitamente informata della designazione dell'arbitro o della procedura d'arbitrato o non e' stata in grado, per un altro motivo, di far valere le sue ragioni; oppure
- c)la sentenza verte su una questione non contemplata nel compromesso o non considerata nella clausola compromissoria; oppure contiene delle decisioni che esorbitano dalle condizioni del compromesso o della clausola compromissoria. Tuttavia, se le disposizioni della sentenza, che si riferiscono a questioni sottoposte all'arbitrato, possono essere disgiunte da quelle non sottoposte all'arbitrato, le prime potranno non essere annullate; oppure
- d)la costituzione del tribunale arbitrale o della procedura d'arbitrato non e' stata conforme all'accordo delle Parti o, in mancanza di accordo, alle disposizioni dell'articolo IV della presente Convenzione.
[4]2. Nei rapporti fra gli Stati contraenti, che siano anche Parti della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 sul Riconoscimento e la Esecuzione delle Sentenze arbitrali straniere, il paragrafo 1 del presente articolo ha l'effetto di limitare alle sole cause di annullamento, che esso specifica, l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, e) della Convenzione di New York.
Testo vigente dal 6 luglio 1970
