1. Gli atti notarili che sono esecutivi sul territorio della Parte contraente, nella quale sono stati stipulati, sono dichiarati esecutivi sul territorio dell'altra Parte contraente secondo la procedura prevista per le decisioni giudiziarie, in quanto questa sia applicabile, e sempre che l'atto non sia contrario all'ordine pubblico della Parte contraente richiesta. 2. La persona che intende far valere un atto notarile sul territorio dell'altra Parte contraente deve produrre una copia autentica dell'atto munita dal sigillo ed una attestazione dalla quale risulti che tale atto ha l'efficacia di titolo esecutivo. Le disposizioni dell'articolo 17, paragrafi 3 e 4, si applicano.

Testo vigente dal 29 aprile 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-02-20;127~art21 · fonte su Normattiva