L'assistenza giudiziaria in materia penale non sara' accordata se:

  • a)il processo penale riguarda un reato per il quale l'estradizione non puo' essere concessa, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera d), della presente convenzione;
  • b)ricorre la condizione di cui all'articolo 33, paragrafo 3;
  • c)la Parte richiesta considera che la prestazione dell'assistenza giudiziaria potrebbe compromettere la propria sovranita' e la sicurezza o l'ordine pubblico.

Testo vigente dal 29 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-02-20;127~art26 · fonte su Normattiva