1. Le notificazioni di atti e le commissioni rogatorie in materia penale saranno eseguite conformemente alle disposizioni degli articoli 7, 8, 9 e 11 della presente convenzione. 2. La richiesta per la notificazione degli atti e per l'esecuzione di commissioni rogatorie deve contenere, oltre le indicazioni previste dall'articolo 8 della presente convenzione, anche la descrizione del fatto e del titolo del reato.
Testo vigente dal 29 aprile 1975
