Art. 2 (Protocollo)
Ai fini della designazione delle aree particolarmente protette (qui di seguito denominate "aree protette"), la zona di applicazione del presente Protocollo e' la zona del mar Mediterraneo definita nell'articolo primo della Convenzione per la protezione del mar Mediterraneo dall'inquinamento (qui di seguito denominata "la Convenzione"), restando inteso che, per le esigenze del presente Protocollo, essa e' limitata alle acque territoriali delle Parti e puo' comprendere le acque che sono situate all'interno della linea di base a partire dalla quale viene misurata la larghezza del mare territoriale e che si estende, nel caso di corsi di acqua, fino al limite delle acque dolci. Essa puo' inoltre comprendere zone umide o zone costiere designate da ciascuna delle Parti.
Testo vigente dal 15 aprile 1985
