Art. 8 (Protocollo)
1. Le Parti daranno una adeguata pubblicita' alla creazione delle aree protette, nonche' a quella delle aree di cui all'articolo 5, alla loro segnalazione e ai regolamenti che vi si applicano. 2. Le informazioni di cui al paragrafo precedente saranno notificate all'organizzazione designata all'articolo 13 della Convenzione (qui di seguito denominata "l'Organizzazione"), che costituira' e manterra' aggiornato un elenco delle aree protette nella zona di applicazione del presente Protocollo; a tal fine, le Parti forniranno tutte le informazioni utili all'Organizzazione.
Testo vigente dal 15 aprile 1985
