La zona di applicazione del presente Protocollo (di seguito denominata "zona del Protocollo") comprende:

  • a)la zona del Mare Mediterraneo delimitata all'articolo 1 della Convenzione;
  • b)le acque all'interno della linea di base che serve a misurare la larghezza del mare territoriale e che si estendono, nel caso dei corsi d'acqua, fino al limite delle acque dolci;
  • c)gli stagni salati comunicanti con il mare.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;128~protocollo-art3 · fonte su Normattiva