Art. 4 (Protocollo)
Le Parti del presente Protocollo elaboreranno ed adotteranno nel corso della loro prima riunione - in collaborazione, se necessario, con le organizzazioni internazionali competenti - delle linee direttrici e, per quanto necessario, delle norme o criteri comuni concernenti in particolare:
- a)la scelta di aree protette;
- b)la creazione di aree protette;
- c)la gestione di aree protette;
- d)la notificazione di informazioni sulle aree protette.
Testo vigente dal 15 aprile 1985
